Art. 6.
(Ricorso al credito per la sottoscrizione
o l'acquisto di azioni).

      1. Qualora i lavoratori che partecipino all'attuazione di un piano di partecipazione finanziaria attraverso il ricorso al credito erogato da enti finanziari o da istituti di credito abbiano fornito a titolo di pegno le azioni acquistate al soggetto finanziatore, questi è obbligato a rispettare la disposizione di cui all'articolo 14, comma 6, quanto al deposito obbligatorio. Quando il deposito avvenga presso una banca, questa è tenuta a rilasciare la certificazione di cui all'articolo 14, comma 6, ogni volta che ne faccia richiesta il soggetto finanziatore.
      2. L'ammontare delle azioni costituite in pegno ai sensi del comma 1 non può superare di un quinto il valore del credito e deve essere ridotto proporzionalmente all'estinzione del credito, secondo verifiche da effettuare con cadenza almeno quadrimestrale.
      3. Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della integrale estinzione del debito, il lavoratore ha diritto a che il datore di lavoro estingua il debito da questi contratto, a corrispettivo dell'equivalente in titoli azionari, valutati sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti la permuta.
      4. Qualora il rimborso del credito da parte dei dipendenti non avvenga, in tutto o in parte, entro l'anno successivo al termine fissato per il completamento del piano di partecipazione finanziaria, il creditore

 

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pignoratizio potrà procedere ai sensi degli articoli da 2796 a 2799 del codice civile.
      5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 2352, primo comma, del codice civile, nei casi di cui al comma 1 il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio in relazione alle quote detenute al momento dello svolgimento di ciascuna assemblea.
      6. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, il valore delle azioni è calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti, rispettivamente, la permuta ovvero la concessione del prestito.
      7. Per i prestiti e le garanzie fornite dalla società per l'acquisto delle proprie azioni si applica l'articolo 2358 del codice civile.